Garanzie auto

Che la tua auto sia nuova o usata, con ADcars il tuo acquisto è sempre sicuro e garantito

Inclusa in ogni auto

Coerente con la normativa EU

Tiene conto del deprezzamento auto rispetto a listino

In caso di guasto, cliente contribuisce a riparazione per la percentuale di deprezzamento dell’auto

I 5 pilastri della Garanzia ADcars

Tutte le vetture ADcars, nuove e usate, sono coperte per legge dalla garanzia legale di conformità, valida per 12 mesi.

Nel 2002 l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva 44/99 della Comunità Europea per la garanzia sui beni di consumo se acquistati, nuovi o usati dal Consumatore. È Consumatore chi acquista un bene di consumo per soli scopi personali non professionali/commerciali. Tutta la normativa italiana per la tutela del Consumatore è raccolta nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Negli Artt, da 128 a 125 è regolato il funzionamento della garanzia legale. Il Venditore ha l’obbligo di fornire al Consumatore la garanzia legale. Nel caso di auto usata non è più possibile usare la formula ‘senza garanzia’ o ‘vista e piaciuta’. Non è consentito rinunciare alla garanzia legale, anche per accordo tra le parti. Un eventuale accordo scritto per rinuncia della garanzia, pur se sottoscritto dal Consumatore, è nullo. La durata della garanzia legale, derogabile in base all’Art. 134 per i veicoli usati è di 1 anno (12 mesi) dalla data di consegna. Non tutti i guasti che possono accadere al veicolo usato sono coperti dalla garanzia legale; in base all’Art. 130 ‘il Venditore è responsabile nei confronti del Consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene’. Il veicolo deve essere conforme alla descrizione fatta dal Venditore ed alle norme generali sulla circolazione dei veicoli. La normativa impone al Venditore di dichiarare correttamente al Consumatore le qualità del Veicolo che acquista. La Dichiarazione di Conformità (Art. 129) specifica le eventuali parti o componenti non conformi per i quali il Venditore non si assume la responsabilità di funzionamento ‘pari al nuovo’. Il Venditore è responsabile solo dei difetti già presenti al momento della consegna, non di quelli che si generano in seguito. L’Art. 129 recita ‘Le disposizioni sulla garanzia si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.’ In caso di guasto ad un componente che è stato dichiarato Conforme, se il guasto non deriva da uso negligente, inappropriato, normale usura, si ha difetto di conformità ed il Consumatore ha diritto alla riparazione. La riparazione del difetto rimane a carico del Venditore. L’obbligo del Venditore è di ripristinare la conformità del Veicolo usato, che può essere fatta anche tramite ricambi usati/ricondizionati. Nel caso di ricambi nuovi o pari al nuovo, il veicolo non viene solo ripristinato ma migliorato. È quindi lecito e corretto che il Venditore chieda ed ottenga dal Consumatore la ripartizione delle spese sostenute per i ricambi. Il difetto di conformità deve essere segnalato al Venditore entro 2 mesi dalla scoperta (Art. 132) e senza procedere autonomamente alla riparazione, lasciando quindi al Venditore un tempo congruo affinché possa proporre un rimedio (Art. 130). In caso contrario il Consumatore decade dal diritto di ottenere l’intervento in garanzia da parte del Venditore.

Per far sì che la tua garanzia resti valida, segui queste due semplici regole:

Effettua il tagliando periodico della tua auto (certificato da fattura) ogni 12 mesi oppure ogni 10.000 Km per motori benzina / gpl / metano / ibrido / elettrico, o ancora ogni 15.000 Km per motori diesel.

Se l’intestatario vende l’auto associata, la Garanzia si interrompe.

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134 2° COMMA del D.Lgs. n.ro 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ed il Venditore convengono che i diritti del Cliente, attivi ai sensi dell’Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo, impegnano la Garanzia del Venditore limitatamente ai 12 (dodici) mesi successivi alla consegna del veicolo. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo, relativamente alla Garanzia Legale di Conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, il Compratore dichiara: 
a) di aver attentamente visionato e provato su strada il Veicolo, accettandolo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trova; 
b) di convenire che eventuali difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del Certificato di Conformità “Stato d’uso del Veicolo”, che è parte integrante del presente documento;
c) di essere consapevole che non potrà far valere i difetti di conformità quando gli stessi siano evidenti o riscontrabili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna del Veicolo;
d) di prendere atto che eventuali difetti di conformità possono essere riferiti solo ai difetti non derivanti dal normale uso del Veicolo, in considerazione all’anno di costruzione ed al numero di kilometri percorsi, e che le reali condizioni di utilizzo risultino dal Certificato di Conformità “Stato d’uso del Veicolo”;
e) di convenire che non possono considerarsi difetti di Conformità quelli derivanti dalla normale usura, da, carenza di manutenzione, dal mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla casa costruttrice, in ordine all’impiego ed alla manutenzione del Veicolo. Il compratore conviene, come prescritto dall’Art. 130 del Codice del Consumo, che in caso di accertata non Conformità del Veicolo da parte del Venditore, lo stesso provvederà, in via prioritaria, al ripristino. Nel caso la parte oggetto di difetto debba essere sostituita con una nuova, il compratore è tenuto a rimborsare la quota di maggior valore che il Veicolo dovesse acquistare per effetto della sostituzione. Il compratore potrà pretendere soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità, ma il Venditore terrà conto dell’entità del difetto anche in ragione della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza della soluzione alternativa prospettata. La responsabilità del Venditore è esclusa per uso improprio del Veicolo, ed in particolare: mancata manutenzione o ispezione periodica prescritta dal costruttore; impiego di lubrificanti o parti non rispondenti alle specifiche minime indicate dal costruttore; mancata condotta diligente nell’utilizzo del Veicolo, per evitare l’aggravamento del danno eventualmente verificatosi; uso del Veicolo su strade non asfaltate, per le quali il Certificato di Conformità non attesta la presenza di idonei dispositivi. Le parti concordano che nel caso di vendita ad un titolare di Partita IVA, cui sia emessa Fattura, non potrà essere applicabile la normativa di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, non sussistendo la qualità di Consumatore, ma si applicheranno gli Articoli 1490 e seguenti del Codice Civile in materia di “Garanzia di vizi della cosa venduta”. In particolare, sempre in relazione agli Articoli 1490 e 1491 del Codice Civile, si pattuisce di escludere la Garanzia.

Vuoi una garanzia che vada oltre i 12 mesi di conformità? Richiedi subito la garanzia estesa ADcars, e viaggia senza pensieri!
Come funziona? Ogni danno, fatta eccezione per gli organi che normalmente si usurano nel tempo (come frizione o dischi e pastiglie dei freni, ad esempio) viene riparato senza costi aggiuntivi presso la nostra officina interna. Manodopera ed auto sostitutiva sono compresi, e non c’è nessun limite di chilometraggio.

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