Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134 2° COMMA del D.Lgs. n.ro 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ed il Venditore convengono che i diritti del Cliente, attivi ai sensi dell’Art. 128 e seguenti del Codice del Consumo, impegnano la Garanzia del Venditore limitatamente ai 12 (dodici) mesi successivi alla consegna del veicolo. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo, relativamente alla Garanzia Legale di Conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, il Compratore dichiara:
a) di aver attentamente visionato e provato su strada il Veicolo, accettandolo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trova;
b) di convenire che eventuali difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del Certificato di Conformità “Stato d’uso del Veicolo”, che è parte integrante del presente documento;
c) di essere consapevole che non potrà far valere i difetti di conformità quando gli stessi siano evidenti o riscontrabili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna del Veicolo;
d) di prendere atto che eventuali difetti di conformità possono essere riferiti solo ai difetti non derivanti dal normale uso del Veicolo, in considerazione all’anno di costruzione ed al numero di kilometri percorsi, e che le reali condizioni di utilizzo risultino dal Certificato di Conformità “Stato d’uso del Veicolo”;
e) di convenire che non possono considerarsi difetti di Conformità quelli derivanti dalla normale usura, da, carenza di manutenzione, dal mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla casa costruttrice, in ordine all’impiego ed alla manutenzione del Veicolo. Il compratore conviene, come prescritto dall’Art. 130 del Codice del Consumo, che in caso di accertata non Conformità del Veicolo da parte del Venditore, lo stesso provvederà, in via prioritaria, al ripristino. Nel caso la parte oggetto di difetto debba essere sostituita con una nuova, il compratore è tenuto a rimborsare la quota di maggior valore che il Veicolo dovesse acquistare per effetto della sostituzione. Il compratore potrà pretendere soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità, ma il Venditore terrà conto dell’entità del difetto anche in ragione della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza della soluzione alternativa prospettata. La responsabilità del Venditore è esclusa per uso improprio del Veicolo, ed in particolare: mancata manutenzione o ispezione periodica prescritta dal costruttore; impiego di lubrificanti o parti non rispondenti alle specifiche minime indicate dal costruttore; mancata condotta diligente nell’utilizzo del Veicolo, per evitare l’aggravamento del danno eventualmente verificatosi; uso del Veicolo su strade non asfaltate, per le quali il Certificato di Conformità non attesta la presenza di idonei dispositivi. Le parti concordano che nel caso di vendita ad un titolare di Partita IVA, cui sia emessa Fattura, non potrà essere applicabile la normativa di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, non sussistendo la qualità di Consumatore, ma si applicheranno gli Articoli 1490 e seguenti del Codice Civile in materia di “Garanzia di vizi della cosa venduta”. In particolare, sempre in relazione agli Articoli 1490 e 1491 del Codice Civile, si pattuisce di escludere la Garanzia.